Eredità e testamento

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Il testamento rappresenta l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte. Sono quindi prerogative essenziali del fare testamento, garantite dalla legge, la libertà e la revocabilità.

La libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale solo in mancanza di familiari prossimi; se invece il testatore ha parenti stretti, può disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio.

Il testamento, come detto, può essere revocato in ogni momento, senza alcuna limitazione: nessuno può rinunciare alla facoltà di revoca e ogni clausola o condizione posta alla revocabilità è nulla.

Il testamento è un atto personale, non può cioè essere redatto da terzi o da un
rappresentante.

 

Tipi di testamento

Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento, cui poi si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali:

 

  • IL TESTAMENTO OLOGRAFO: è la forma di testamento più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle
  • IL TESTAMENTO PUBBLICO: prevede la presenza di un Notaio. Per redigere un testamento pubblico è opportuno recarsi da un Notaio, il quale, alla presenza di due testimoni – metterà per iscritto le volontà dichiarate.
  • IL TESTAMENTO SEGRETO: è un tipo di disposizione poco frequente. Si tratta di un testamento di cui il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Alla presenza di due testimoni il Notaio riceve il testamento, che può essere sigillato dal testatore stesso o dal Notaio al momento del ricevimento.
  • I TESTAMENTO SPECIALE: sono testamenti ai quali si ricorre solo quando non è possibile redigere un testamento ordinario. I testamenti speciali prevedono una semplificazione delle formalità ma la loro validità è limitata.

Testamento Olografo

Il testamento olografo è una scrittura privata per la quale sono necessari alcuni requisiti formali:

  • L’autografia (non può essere scritto al computer, ma deve essere di proprio pugno);
  • La datazione;
  • La sottoscrizione.

Testamento Pubblico

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. I testimoni devono essere maggiorenni, capaci d’agire, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e non devono essere interessati nell’atto.

Non possono fare da testimoni i non vedenti, gli audiolesi, i portatori di handicap relativo alla facoltà di parlare, tutti i parenti in linea retta e in linea collaterale fino al 3° grado, gli affini e il coniuge del notaio e del testatore, e coloro i quali non sanno o non vogliono firmare. 

Il testatore dichiara al notaio quali sono le sue disposizioni e quest’ultimo deve provvedere a che vengano messe per iscritto. Non è necessario, ovviamente, che l’atto sia redatto di pugno del notaio stesso. In nessun caso, il notaio può modificare o completare le ultime volontà del testatore. Il notaio si deve limitare a fornire chiarimenti o spiegazioni sulle conseguenze pratiche e giuridiche delle disposizioni così come gli sono state esposte, oppure dare suggerimenti su come conseguire un certo risultato.

Una volta redatto il testo del testamento pubblico, il notaio ne dà lettura al testatore e ai testimoni per il consenso finale. Di ciò va dato poi menzione nell’atto.

Il documento deve essere firmato dal notaio, dal testatore e dai testimoni. Il testamento è ugualmente valido se il testatore non sa o non può firmare. In questo caso è sufficiente farne menzione nell’atto, precisando la natura dell’impedimento.

 

Testamento Segreto

Questo tipo di testamento permette al testatore di tenere celato il contenuto delle sue ultime volontà, avendo però la sicurezza circa la conservazione e la pubblicazione dopo la morte. Tuttavia, presenta gli svantaggi tipici dell’atto scritto in proprio: incertezza sulla scelta delle espressioni da usare, rischio di ambiguità, frasi o concetti atecnici con errori di diritto. Inoltre presenta dei costi dovuti alla presenza del notaio. Per tali motivi, è scarsamente diffuso nella prassi.

Testamenti Speciali

Si tratta di testamenti ai quali si può ricorrere in via straordinaria, quando sia impossibile effettuare un testamento ordinario.

I testamenti speciali sono caratterizzati da una estrema semplificazione delle formalità da rispettare; per contro la loro validità cessa decorsi tre mesi dalla cessazione delle condizioni eccezionali che hanno giustificato la redazione di un testamento speciale.

E’ possibile fare un testamento speciale solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  • Malattia, calamità e infortuni
  • Testamento a bordo di nave
  • Testamento a bordo di aeromobile
  • Testamento dei militari

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